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Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale.
La Legge n. 96 del 2017, che converte il decreto Legislativo n. 50 del 2017, all’art. 54 bis disciplina le prestazioni occasionali, che vanno a colmare il vuoto lasciato dall’abolizione dei voucher. Due sono gli strumenti introdotti: uno per le famiglie (Libretto Famiglia) e uno per le imprese, professionisti, associazioni (Contratto di prestazione occasionale “PrestO”).
CHI NON PUÒ UTILIZZARE I NUOVI VOUCHER
- È vietato utilizzare prestazioni lavorative di dipendenti e di lavoratori che siano stati alle dipendenze (anche cococo) nei 6 mesi precedenti.
- È vietato in caso di utilizzatore che ha alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti a tempo pieno indeterminato.
- È vietato per le imprese edili e settori affini.
- È vietato negli appalti di opere e servizi.
- In agricoltura salvo che nel caso di prestatori in pensione, di giovani studenti con meno di venticinque anni di età, di disoccupati, di percettori di prestazioni integrative del reddito, purché non iscritti l’anno precedente nell’elenco dei lavoratori agricoli.
UTILIZZATORE: persona fisica, professionista, impresa, associazione.
- Limiti per anno civile:
- può utilizzare, per anno solare, fino al raggiungimento dei 2.500 € netti per ogni prestatore e dei 5.000 € complessivamente per tutti i prestatori;
- inoltre è previsto il limite di 280 ore di durata della prestazione. Se i limiti vengono superati il rapporto viene automaticamente trasformato a tempo indeterminato.
- Il Contratto di prestazione occasionale (rivolto alle imprese, professionisti e associazioni) può essere utilizzato per intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
- Il libretto famiglia (rivolto alle persone fisiche) può essere utilizzato, in modo sporadico e saltuario, esclusivamente per le seguenti attività:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
- Obblighi:
- rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008),
- rispetto del diritto al riposo giornaliero (11 ore continuative nell’arco delle 24 ore),
- rispetto del diritto al riposo settimanale (nell’arco di 14 giorni almeno 2 periodi di 24 ore consecutive),
- rispetto del diritto alle pause (10 minuti di interruzione se la prestazione supera le 6 ore consecutive).
PRESTATORE: lavoratore.
- Limiti per anno civile:
- può prestare il proprio lavoro fino al raggiungimento dei 5.000 € netti (includendo più prestazioni lavorative con diversi utilizzatori).
- Diritti:
- In caso di prestatori in pensione, di giovani studenti con meno di venticinque anni di età, di disoccupati, di percettori di prestazioni integrative del reddito gli importi vengono computati al 75%.
- I compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.
- Il prestatore risulta essere assicurato all’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali e all’Inps IVS gestione separate.
- Documentazione richiesta:
- Carta di identità,
- indirizzo di residenza,
- codice fiscale,
- permesso di soggiorno (se extracomunitario),
- numero di telefono,
- indirizzo email,
- codice iban.
COMPENSO E COSTO:
- PrestO: 9 € netti all’ora, pari ad un costo orario di 12,29 € complessivi e totalmente a carico dell’utilizzatore. È previsto l’obbligo di attivare la prestazione da almeno 36 €, anche se inferiore a 4 ore di prestazione lavorativa.
- Libretto famiglia: 8 € netti all’ora, pari ad un costo orario di 10 € complessivi e totalmente a carico dell’utilizzatore.
PROCEDURA:
- Pagamento anticipato con F24 Elide: il primo passaggio è la compilazione del F24 Elide e il versamento dell’importo interessato (non si possono effettuare compensazioni) inserendo nella sezione contribuente il codice fiscale e i dati dell’utilizzatore; quindi nella sezione Erario indicare:
- campo “tipo”: lettera “I”;
- campo “elementi identificativi”: nessun valore;
- campo “codice”: CLOC (se PrestO) o LIFA (se Libretto Famiglia);
- campo “anno”: l’anno in corso;
- campo “importo”: la somma che volete pagare.
L’Inps provvederà nel giro di 10 giorni a caricare il credito dell’utilizzatore sul proprio portale, in modo che questi possa iniziare ad usare i nuovi voucher attivando delle prestazioni attraverso la comunicazione preventiva.
- Comunicazione telematica della prestazione: prima dell’inizio della prestazione, almeno un’ora prima (solo PrestO), l’utilizzatore deve effettuare (anche tramite intermediario) una comunicazione telematica sul portale dell’Inps, per il Libretto Famiglia è possibile anche tramite contact center dell’Inps, indicante:
- Dati anagrafici del prestatore,
- Luogo della prestazione,
- Oggetto della prestazione,
- Data e ora di inizio e fine della prestazione (per gli agricoli riferita al massimo ad un periodo di 3 giorni),
- Compenso concordato per la prestazione.
In questo modo sarà attivata la prestazione lavorativa, che potrà essere revocata entro le ore 24 del terzo giorno successivo la prestazione.
- Pagamento del prestatore: pagamento del compenso da parte dell’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
SANZIONI:
Se i limiti dei 2.500 € e delle 280 ore per prestatore vengono superati, il rapporto viene automaticamente trasformato a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva (da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione) da parte di utilizzatori e dalle persone fisiche/famiglie, o di violazione del divieto di ricorso al lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 96 del 2017 all’art. 54 bis. Circolare Inps n.107/2017.